L’obbligo generalizzato di accettare i pagamenti elettronici, fissato dal decreto “Pnrr 2” a partire dallo scorso 30 giugno 2022 (articolo 18, comma 1, Dl n. 36/2022), non si applica a rivendite di generi di monopolio e titolari di patentino (Il patentino è un’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quella svolta dalle rivendite)

Non più solo Pos per l’acquisto di sigarette, tabacchi, francobolli, marche da bollo, in particolare, per tutti i generi di monopolio e i valori postali e bollati.

Lo ha stabilito il direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con una determinazione del, 24 ottobre 2022, largamente auspicata dai rivenditori, in ragione degli esigui aggi percepiti dagli stessi in relazione alle vendite di questi beni.

Aggi stabiliti nella misura del 10% del prezzo di vendita al pubblico, riguardo ai valori postali, del 5% sui valori bollati e, ancora, aggi variabili determinati a seconda della tipologia di prodotti venduti.

Tali “compensi”, che, per la loro struttura e per le modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio, non possono essere oggetto di evasione fiscale, si legge nel documento, verrebbero infatti parzialmente erosi dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, considerato che il costo della transazione non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato per legge.

Tutto ciò considerato, quindi, l’obbligo generalizzato di accettare i pagamenti elettronici, fissato dal decreto “Pnrr 2” a partire dallo scorso 30 giugno (articolo 18, comma 1, Dl n. 36/2022), non si applica alle rivendite di generi di monopolio e ai titolari di patentino.