In merito alla percezione di quote di pensione della 14ma mensilità,

L’INPS NON deve osservare i termini dell’art.13 della L.412/1991 (un anno per contestare l’indebito) in quanto la norma istitutiva prevede l’erogazione del beneficio in forma provvisoria in attesa dell’accertamento del diritto effettivo.

Tuttavia riteniamo necessaria una comunicazione esplicativa al pensionato prima di procedere a conguagli a debito.